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D.O.C. Colline di Levanto
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline di Levanto" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione, con caratteristiche collinari, a specifica vocazione viticola e con caratteristiche pedoclimatiche omogenee: - Il terreno è di natura silicea e siliceo-argillosa e presenta reazione sub-acida. - Le forme di allevamento sono quelle a pergoletta ligure e a controspalliera con potatura ad archetto o capovolto. - La densità di piantagione è di min. 5.000 ceppi/Ha nell'allevamento a controspalliera, mentre per l'allevamento a pergola è di min. 6.000 ceppi/Ha. - I sistemi di potatura sono quelli tradizionali della zona. - E' vietata ogni pratica di forzatura.
resa di vino per Ha.: pari a 63 hl/ettaro. In caso di coltura promiscua la resa media non dovrà essere superiore a 2,5 Kg. di uva per ceppo.
- E' consentito l'arricchimento dei mosti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline di Levanto" alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali in materia e, nel caso di uso di mosti concentrati, è consentito il solo impiego di rettificati. E' comunque consentita l'autoconcentrazione. L'arricchimento non dà diritto ad un aumento delle rese massime previste.
- Il vino "Colline di Levanto" Novello, deve avere un quantitativo massimo di zuccheri riduttori residui di 10 g/l.
Fonte: La vetrina di Agriligurianet.it - Regione Liguria 2005
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